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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARCHITETTI DI CAMPI DA GOLF
STATUTO
Articolo 1 – Costituzione e scopo
E’ costituita tra i sottoscritti, un’associazione senza fini di lucro sotto la denominazione "Associazione Italiana Architetti di Campi da Golf".
Scopo dell’Associazione è quello di garantire adeguata professionalità e competenza nella progettazione e costruzione di campi da golf.
In particolare, e a mero titolo esemplificativo, l’Associazione provvederà:
L’Associazione potrà altresì:
Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.
Articolo 2 – Sede
La sede dell’Associazione è in Torino, via Santa Chiara n. 34
Articolo 3 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali di iscrizione dei soci fondatori e dei soci effettivi, da versarsi una tantum, e dai contributi sociali annuali di tutti gli iscritti che saranno determinati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione
Articolo 4 – Soci fondatori
Possono entrare a far parte dell’Associazione come soci fondatori le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
Articolo 5 – Soci effettivi
Possono entrare a far parte dell’Associazione come soci effettivi le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
Ai fini della ammissione nella predetta qualità, la domanda dovrà essere controfirmata da uno dei soci fondatori, suo garante.
Articolo 6 – Soci aspiranti
Possono entrare a far parte dell’Associazione come soci aspiranti le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
La domanda di associazione dovrà essere controfirmata da un socio fondatore, suo garante.
Articolo 7 – Soci allievi
Possono entrare a far parte dell’Associazione come soci allievi le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
L’Allievo, in possesso dei predetti requisiti potrà divenire automaticamente Aspirante dopo il conseguimento della laurea e la regolare iscrizione al relativo Ordine Professionale se svolgerà l’attività professionale specifica richiesta.
Articolo 7 bis - Soci affiliati
Possono entrare a far parte dell'Associazione come soci affiliati le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
Articolo 8 – Organi
Gli Organi dell’Associazione sono:
Articolo 9 – Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori e i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote di iscrizione annuali, i quali hanno diritto di voto.
All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i soci aspiranti ed i soci allievi in regola con il pagamento delle quote annuali.
E’ di competenza dell’Assemblea:
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli effettivi con diritto di voto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo e sullo scioglimento della Associazione sarà necessaria la maggioranza dei voti dei due terzi degli aventi diritto.
L’Assemblea deve essere convocata una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e quando vi è richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In quest’ultimo caso, qualora gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione e deve essere inviato con lettera raccomandata, ovvero telefax o telegramma o qualsivoglia altro sistema telematico purché legalmente riconosciuto e pervenire al domicilio dichiarato da ciascun iscritto.
I soci fondatori ed i soci effettivi possono partecipare all’Assemblea per mezzo di altro iscritto avente diritto di voto, munito di delega scritta da consegnarsi al Presidente prima dell’inizio dell’adunanza. Nessuno può rappresentare per delega più di due iscritti; le deleghe non possono essere rilasciate a favore di membri del Consiglio di Amministrazione o del Segretario.
Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea, è composto da cinque membri, di cui uno è il Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura circa tre anni ed ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
I soci fondatori potranno sempre essere parte del Consiglio di Amministrazione a meno che non ne facciano esplicita rinuncia.
In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono chiedere di recedere in qualsiasi momento dalla carica soltanto a seguito di nomina, da parte dell’Assemblea, di un nuovo Consigliere.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, il Presidente è tenuto a convocare al più presto l’Assemblea per la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni e non è rieleggibile, nella sola qualità di Presidente, nel mandato successivo.
Egli ha la rappresentanza dell’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le Pubbliche Autorità, nei rapporti con i terzi e con gli stessi appartenenti alla Associazione.
Il Presidente dell’associazione presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne dirige le discussioni e proclama l’esito delle votazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente, in particolare:
Articolo 12 – Segretario
Il Segretario della Associazione dura in carica tre anni ed è eletto dall’Assemblea della Associazione.
E’ compito del Segretario:
Articolo 13 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri , anche non soci effettivi, eletti ogni tre anni dall’Assemblea, che hanno il compito di controllare la gestione dell’Associazione.
Articolo 14 – Obblighi dei soci
I soci fondatori ed i soci effettivi sono tenuti al versamento una tantum, entro 30 giorni dalla costituzione della Associazione od entro 30 giorni dal ricevimento della accettazione della domanda di iscrizione alla associazione, di una quota sociale di iscrizione il cui importo dovrà essere fissato dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresì tenuti al versamento di un contributo sociale annuale il cui importo dovrà essere parimenti determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione.
Essi sono tenuti a partecipare alle sedute dell’Assemblea e possono indistintamente essere eletti quali componenti di tutti gli organi sociali.
I soci Allievi ed i soci Aspiranti sono tenuti al versamento del solo contributo sociale annuale fissato nel suo importo, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione per la relativa categoria di appartenenza.
Essi sono tenuti a partecipare senza diritto di voto ma con piena facoltà di intervento, ogni anno, ad almeno una seduta dell’Assemblea e non possono essere eletti quali componenti degli organi sociali.
Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme di Deontologia Professionale vigenti ed all’osservazione delle leggi di tutela dell’esercito della professione di cui alla L. 1359/23 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 15 – Recesso e cancellazione
Tutti i soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r al Consiglio di amministrazione, restando tenuti al pagamento del contributo per l’anno in corso e senza alcun diritto al patrimonio sociale.
La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:
Perderanno di diritto la qualità di iscritti all’Associazione coloro i quali risulteranno cancellati o radiati dall’Albo Professionale di appartenenza per qualsiasi motivo.
Articolo 16 – Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
I contributi sociali annuali devono essere determinati dal Consiglio di Amministrazione entro il 1° gennaio di ogni anno e versati in unica soluzione entro il successivo 30 marzo.
Detti contributi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione all’Associazione.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
Articolo 17 – Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Segretario dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18 – Modifiche Statuarie
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell’Assemblea siano adottate a maggioranza dei voti dei due terzi degli aventi diritto.
Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’Assemblea o, in mancanza, dei liquidatori.
Articolo 20 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento interno e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamenti interni, approvati dall’Assemblea, da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia agli artt. 14 e segg. Del codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto in Fiano Torinese, il 1 maggio 1999 (Aggiornamento)
Il C.d.A.:
Presidente: Arch. David Mezzacane
Consigliere (Presidente Onorario): Ing. Piero Mancinelli
Consigliere: Arch. Marco Croze
Consigliere: Arch. Giorgio Ferraris